Partanna, il sindaco Catania stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche fino al 31 gennaio 2023 e regolamenta anche la diffusione della musica sia all’interno degli esercizi pubblici che all’aperto

Partanna, il sindaco Catania stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche fino al 31 gennaio 2023 e regolamenta anche la diffusione della musica sia all’interno degli esercizi pubblici che all’aperto

Con ordinanza n. 51 del 30 dicembre 2022, il sindaco di Partanna, Nicolò Catania stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche fino al 31 gennaio 2023. 

Il provvedimento si rende necessario alla luce del fatto che in città è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che anche in concomitanza con il progressivo venir meno delle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica, si registra una crescita della movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse; il primo cittadino, preso atto di quanto emerso nella seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica del 15 giugno 2022, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e di tutti i sindaci del territorio, ha adottato l’ordinanza includendo oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento; il tutto è utile anche ad evitare l’abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, che costituisce pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire elemento di degrado del decoro urbano. 

In tutto il territorio comunale, pertanto, fino al 31 gennaio, dalle ore 23 fino alle ore 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante – nonché la detenzione e il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. 

Regolamentata anche la diffusione della musica sia all’interno degli esercizi pubblici che all’aperto. La violazione dell’Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs 267/2000.