Autonomia differenziata, approvato a Palazzo Chigi un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione

Autonomia differenziata, approvato a Palazzo Chigi un disegno di legge che reca disposizioni  per l’attuazione

Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 16.33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

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AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

–       Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata

In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

–       Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni

Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.

–       I livelli essenziali delle prestazioni

Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

–       Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni

Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

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COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL’ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO» (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO».

Al fine di garantire che l’azione investigativa dell’EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia di materiale investigativo di pertinenza della Procura europea, il testo disciplina la creazione di un “archivio riservato” separato da quelli già previsti dall’ordinamento vigente, dedicato alla conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del Procuratore europeo o del sostituto nominato dal Collegio della Procura europea. Il nuovo archivio sarà istituito, entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma, presso la procura della Repubblica di Roma. Laddove necessario, ulteriori archivi potranno essere istituiti su base territoriale.

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ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato quattro disegni di legge relativi ad altrettanti accordi e convenzioni internazionali.

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.

1.        Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (disegno di legge)

L’Accordo si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo ed è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità nelle sue varie forme.

La cooperazione di polizia si renderà operativa, tra l’altro, contro il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti; i reati contro la libertà sessuale e l’inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l’immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedopornografia on line; i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l’ambiente, i reati di corruzione, i reati nell’ambito della proprietà intellettuale e infine i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli.

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2.        Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (disegno di legge)

La Convenzione ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, anche attraverso l’armonizzazione degli standard e delle norme tecniche, e di garantire un’adeguata tutela del consumatore favorire. L’ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metalli preziosi. A questo scopo, la Convenzione ha introdotto il primo marchio di garanzia internazionale – il Common Control Mark (CCM) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza. Le merci contrassegnate con il marchio possono circolare sul territorio degli Stati contraenti senza ulteriori prove di controllo e marcature. La Convenzione consente agli Uffici di controllo nazionali di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

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3.        Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (disegno di legge)

L’Accordo in questione ha lo scopo di avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

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4.        Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (disegno di legge)

L’Accordo introduce disposizioni da applicare ai casi di persone che non hanno la cittadinanza e/o la residenza legale e abituale nel Paese in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, ma nel Paese controparte. La finalità è, da un lato, quella di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, consentendole tra l’altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall’altro, quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività.

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DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO E TESSUTI POST MORTEM

Regolamento ai sensi dell’articolo 8, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Sul testo, che tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il testo recepisce alcune modifiche organizzative introdotte da recenti disposizioni normative sulla dotazione complessiva del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione. Inoltre, si provvede ad allineare i requisiti soggettivi di alcune figure apicali, quali il capo dell’Ufficio legislativo e il vice capo di Gabinetto, a quelli delineati dai regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri Dicasteri.

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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

–       la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, Goro e Codigoro, in provincia di Ferrara, di Cesenatico, Gatteo e Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna, con lo stanziamento di 16.173.000 euro per l’attuazione delle prime misure urgenti;

–       l’ulteriore stanziamento di 55.000.000 di euro per la realizzazione degli interventi in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Mojo Alcantara (Messina), ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi.

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CARTE VALORI POSTALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato l’autorizzazione all’emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l’anno 2023, secondo il programma elaborato dal Ministero.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

–       su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il collocamento in posizione di comando del dottor Riccardo Rigillo, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero, ai fini del conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

–       su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il e il collocamento in posizione di comando e il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero alla dott.ssa Loredana Gulino, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle imprese e del made in Italy;

–       su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento energia (DiE) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al dott. Federico Boschi, estraneo all’amministrazione;

–       su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento responsabile dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al dott. Fabrizio Penna, estraneo all’amministrazione.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato trentacinque leggi delle regioni e delle province autonome.

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